Rinunzia alla prelazione ereditaria. Denuntiatio relativa ad un mero progetto di alienazione. Momento di insorgenza del relativo diritto, conseguenze. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16314 del 4 agosto 2016)

In tema di successioni, il coerede può rinunciare al diritto di prelazione riconosciutogli ex art. 732 c.c. non solo con riferimento a una specifica proposta, in concreto notificatagli, che contenga tutti gli estremi dell'alienazione della quota (o parte di essa) e in particolare del prezzo, ma anche preventivamente e perciò pure con riguardo ad un'alienazione progettata genericamente, giacché tale diritto si acquista insieme con la qualità ereditaria e, quindi, preesiste alla denuntiatio, la cui previsione normativa costituisce conferma della sua anteriorità.

Commento

(di Daniele Minussi)
"Caro fratello, ti informo che, non appena possibile, procederei a vendere..." "Fai pure, a me non interessa...". Questo l'immaginario dialogo tra coeredi che condurrebbe ad una valida rinunzia al diritto di cui all'art. 732 cod.civ.. L'esito della pronunzia è invero condivisibile. Se il diritto di prelazione e di retratto sorge per effetto dell'acquisto della qualità ereditario cui inerisce, è logico concludere che da tale momento vi si possa rinunziare. Quanto alle concrete modalità di atteggiarsi di tale rinunzia gioverebbero alcune precisazioni. Infatti a fronte della genericità della comunicazione effettuata dal coerede che intende vendere a terzi, il prelazionario potrebbe anche limitarsi a rispondere "grazie dell'avviso, quando intenderesti concretizzare tale intento, comunicami con precisione le condizioni della progettata vendita, affinchè possa valutarla...". In tal caso, lungi dall'esprimere una rinunzia alla prelazione, il tutto sarebbe rinviato ad una manche successiva.

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