Rinunzia all’azione di riduzione e rinunzia all’eredità: elementi differenziali. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3389 del 22 febbraio 2016)

La rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario totalmente pretermesso diverge, sul piano funzionale e strutturale, dalla rinuncia all'eredità, non potendo il riservatario essere qualificato chiamato all'eredità prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione volta a rimuovere l'efficacia delle disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti, sicché il creditore del legittimario totalmente pretermesso che intenda esperire l'azione ex art. 524 c.c., deve previamente impugnare la rinunzia di costui all'azione di riduzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Colui che è delato rispetto all'eredità (vale a dire il chiamato) è in una condizione ben diversa da chi, rivestendo la qualità di riservatario, sia stato pretermesso dall'ereditando. Nella prima ipotesi viene offerta la possibilità di accedere all'eredità in forza di accettazione, ben potendo il chiamato tuttavia farvi rinunzia. Nel secondo caso non v'è alcuna delazione ereditaria, se non all'esito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione. Il tutto conduce anche ad una valutazione difforme delle due situazioni dal punto di vista della tutela del creditore rispettivamente del chiamato e del legittimario pretermesso. Possibile è per i creditori impugnare la rinunzia all'eredità ai sensi dell'art. 524 cod.civ., ma è utilizzabile la stessa norma per impugnare la rinunzia all'azione di riduzione? E cosa riferire invece non già di un atto di rinunzia, bensì di mera acquiescenza a disposizioni testamentarie lesive? ad un contegno meramente omissivo, inerte?

Aggiungi un commento