Rinunzia ad avvalersi della condizione risolutiva e collegamento formale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22662 del 5 novembre 2015)

Ove in un contratto preliminare di compravendita sia stata prevista una clausola risolutiva con cui si subordini l’efficacia del contratto al verificarsi dell’evento ivi contemplato, ed ove le parti intendano rinunciare ai suoi effetti, tale pattuizione deve validamente essere adottata mediante forma scritta poiché trattasi di modifica contrattuale implicante una rilevante alterazione rispetto al precedente negozio.
Al promittente acquirente che abbia versato caparra confirmatoria gli interessi sulla stessa possono essere attribuiti non automaticamente, ma solo su espressa domanda di parte.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' possibile esprimere verbalmente la rinunzia ad avvalersi di una clausola che deduce una condizione risolutiva alla cui stregua il contratto preliminare di vendita immobiliare dovrebbe essere considerato privo di effetti? La risposta della S.C. è negativa sulla scorta di un immanente principio di collegamento formale (per una possibile simmetria argomentativa, rispetto al sostanziale vacuum argomentativo della pronunzia in esame, si veda Cass. civile, sez. Unite 1990/8878).

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