Rinuncia per iscritto a far valere l'intervenuta usucapione della servitù. Efficacia nei confronti dell'avente causa del titolare del fondo potenzialmente dominante. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11158 del 30 maggio 2016)

Deve ritenersi opponibile all’avente causa la rinuncia scritta operata dal dante causa rispetto all’acquisizione per usucapione della servitù di passaggio sul fondo contiguo dovendosi ritenere che la volontà di non avvalersi della causa di acquisto del diritto reale minore a titolo originario maturata a favore del proprio fondo rileva di per sé, non potendo la sua efficacia negoziale essere fatta dipendere né dall’avvenuta comunicazione al successivo acquirente, che ancora non c’era, né dall’osservanza dell’onere della trascrizione, non potendo evidentemente esigersi una trascrizione della rinuncia quando mancava la trascrizione dello stesso atto di acquisto della servitù, non essendo stata la relativa usucapione ancora giudizialmente accertata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Tizio, titolare del fondo potenzialmente dominante per il fatto di aver maturato il termine ad usucapionem in relazione ad una servitù di passaggio non ancora giudizialmente accertata, esprime per iscritto la propria rinunzia a farla valere. Il relativo atto negoziale unilaterale, ancorchè effettuato per iscritto, non viene assoggettato (correttamente) alla formalità della trascrizione. Successivamente Tizio aliena a Caio il predetto fondo senza fare avviso della vicenda abdicativa citata. Quid juris? La risposta è invero agevole: Caio non può certamente far valere una situazione pregressa oggetto di rinunzia pretendendo di far accertare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto reale parziario a favore del fondo acquistato e a carico di quello asseritamente servente. Quanto al presunto difetto di pubblicità della rinunzia, è sufficiente far presente che, in mancanza di proclamazione dell'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto e della susseguente indispensabile adempimento della trascrizione della relativa pronunzia, neppure avrebbe avuto senso dare trascrizione della rinunzia ad un diritto la cui sussistenza era soltanto potenziale. D'altronde, addirittura nel senso dell'operatività piena di una rinunzia tacita rispetto agli effetti acquisitivi dell'usucapione, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 17321/2015.

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