Rinuncia all’eredità da parte del chiamato nel possesso dei beni ereditari e necessità di effettuazione dell'inventario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6275 del 10 marzo 2017)

Nel giudizio promosso o proseguito nei confronti dell'erede del debitore, che sia nel possesso dei beni ereditari ed abbia eccepito l’avvenuta rinuncia all’eredità, il creditore non deve proporre alcuna domanda volta all’accertamento dell’inefficacia di detta rinuncia, per essere la stessa intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 485 c.c., giacché la prova dell'inutile decorso di tale termine, senza che l'inventario sia stato redatto, implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l’inefficacia della rinuncia medesima, facendo, pertanto, venire meno la necessità sia di una sua specifica impugnazione, che di un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla questione della qualità di erede.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. pone un principio rilevante in relazione ad una tematica assai comune. Una volta apertasi la successione a causa di morte infatti non è così perspicuo per il chiamato all'eredità comprendere che l'eventuale rinunzia sia possibile, essendo in possesso dei beni ereditari, soltanto entro un lasso temporale specialmente breve. Non basta: occorre anche che si instauri la procedura inventariale. Nello specifico, secondo un orientamento “le norme che disciplinano la rinuncia alla eredità (artt. 519 e segg. cod. civ.) debbono essere coordinate con quella dell'art. 485 c.c., secondo cui il chiamato all'eredità, che si trovi nel possesso (a qualsiasi titolo) di beni ereditari, ha l'onere di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l’eredità con beneficio dell'inventario, ma anche quella di rinunciare alla stessa” (Cass. 7076/1995). Seguendo quest’ultima interpretazione (confermata da Cass. 5862/2014), il chiamato all’eredità a qualunque titolo nel possesso di beni ereditari, quand’anche volesse rinunciare, dovrebbe previamente erigere l’inventario (con l’ausilio di un Notaio o del Cancelliere del Tribunale), sopportandone tutti gli oneri economici e procedurali, soltanto successivamente potendo dar corso alla rinuncia ai sensi dell’art. 485 c.c.

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