Rinuncia agli effetti dell’usucapione: requisiti del contegno concludente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17321 del 31 agosto 2015)

È configurabile rinuncia tacita all'usucapione soltanto allorché sussista incompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversa interpretazione. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la dichiarazione di disponibilità all'acquisto di un immobile, fatta dopo il decorso del termine per usucapire, potesse configurarsi come rinuncia all'usucapione, potendosi da essa desumere anche soltanto una volontà del possessore di regolarizzare la propria posizione e di eliminare il contenzioso in atto, pur senza perdere il diritto ormai acquisito).

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia, pur aprendo la porta alla possibilità teorica che si diano comportamenti concludenti tali da far desumere la rinunzia a far valere l'usucapione da colui a cui favore l'effetto acquisitivo siasi maturato, giunge tuttavia ad esito decisionale divergente. In altri termini, nella fattispecie, non si poteva desumere nel contegno di chi aveva dichiarato di essere disponibile a porre in essere l'acquisto del bene, un'implicita rinunzia all'usucapione. In effetti tale disponibilità non può certo dirsi univoca, ben potendo essere la manifestazione dell'intento di addivenire, senza subire le more del procedimento civile, al risultato pratico di disporre di un titolo di proprietà in maniera rapida e concordata con il titolare ufficiale del diritto di proprietà sul bene.

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