Rinegoziazione di debito portato da saldo negativo di conti correnti bancari, susseguente costituzione di fondo patrimoniale: revocabilità dell’atto di costituzione ex art.2901 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2530 del 10 febbraio 2015)

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 1), c.c. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori, il cui credito anteriore non può considerarsi estinto per novazione oggettiva a seguito della mera modificazione quantitativa della precedente obbligazione e per il differimento della sua scadenza, essendo a tale effetto necessari l’animus novandi e l’aliquid novi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il cliente di un istituto bancario che aveva concluso con quest'ultimo un accordo di rinegoziazione del debito portato dal saldo negativo di numerosi conti correnti (accordo all'esito del quale erano stati rilasciati anche titoli cambiari a garanzia), aveva soltanto pochi giorni dopo il raggiungimento dello stesso, costituito unitamente alla coniuge un fondo patrimoniale destinando ai bisogni della famiglia un bene immobile di sua proprietà. La Corte ha negato che la rinegoziazione potesse sortire efficacia novativa rispetto alla precedente passività, parallelamente statuendo nel senso della revocabilità piena dell'atto, avente natura gratuita, di costituzione del vincolo.

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