Rilevanza della presenza di scritti non di provenienza del testatore sulla scheda olografa. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1239 del 27 gennaio 2012)

In materia di testamento olografo, il rispetto del principio dell'autografia di cui all'art. 602 c. c. non impedisce che, nell'ambito dello stesso documento, siano enucleabili da un lato un testamento di tale natura pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall'altro, scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore - e perciò collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria - che, come tali non possono invalidare per intero la scheda testamentaria autonomamente redatta dal testatore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che l'apposizione di altre scritte riconducibili a terzi sulla scheda olografa non abbiano ad inficiare la validità del testamento quando esso sia stato comunque redatto interamente di pugno del testatore (nella parte rilevante come atto di ultima volontà) e munito di tutti i requisiti che la legge prescrive è conclusione assolutamente condivisibile. Così è stato deciso che eventuali ulteriori segni grafici apposti da terzi (quali ad esempio "testimoni" che avessero, in questa loro qualità, sottoscritto la scheda) non valgono ad inficiare l'atto (Cass. Civ. Sez. II, 11733/02). Nella fattispecie si trattava di un codicillo apposto da altra mano alla scheda (assolutamente invalido ed improduttivo di effetti) peraltro formata in maniera autonoma, la cui valenza pertanto non può che reputarsi integra, non essendo venuto meno il principio di personalità delle scelte del testatore.

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