Rilevanza dell'aspetto temporale e diritto di usufrutto. Cessione pro quota dell'usufrutto vitalizio e premorienza del cessionario rispetto all'usufruttuario cedente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8911 del 4 maggio 2016)

A norma degli artt. 979 e 980 c.c. la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario o, qualora sia concesso pro quota ad una pluralità di soggetti (e in assenza di usufrutto congiuntivo, che comporta l'accrescimento a favore dei superstiti), quella di ciascuno di essi per la quota attribuita; l'usufruttuario, peraltro, con atto inter vivos, può cedere il suo diritto (o la quota a lui spettante) per un certo tempo o per tutta la sua durata, sicché, in tale evenienza, il diritto limitato di godimento è suscettibile di successione mortis causa ove il cessionario deceda prima del cedente, perdurando fino a quando rimanga in vita quest'ultimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco in maniera appropriata il principio di temporaneità del diritto di usufrutto. Non è escluso che esso possa rientrare tra i cespiti ricompresi nell'ambito dell'asse ereditario, come pure potrebbe superficialmente ritenersi. Ogniqualvolta infatti la durata del diritto fosse determinata in base alla durata della vita di un altro soggetto differente rispetto all'attuale titolare, il venir meno di quest'ultimo non causerebbe l'estinzione del diritto.

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