Rilevabilità ex officio dell’inutile decorso del termine ex art. 2645 bis, comma III, cc. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22454 del 22 ottobre 2014)

In tema di trascrizione del contratto preliminare, l'inutile decorso del termine triennale di cui all'art. 2645 bis, comma III, c.c., in quanto modalità cronologica intrinsecamente connessa all'effetto prenotativo ad essa correlato, è rilevabile d'ufficio, rispondendo a ragioni di pubblico interesse il ripristino del regime di libera disposizione e circolazione dei beni.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto l'efficacia dell'esecuzione della formalità della trascrizione relativa al contratto preliminare di vendita immobiliare non è quella, primaria, di cui all'art. 2644 cod.civ. (consistente nella risoluzione del conflitto tra più aventi causa da un medesimo dante causa), bensì la mera "prenotazione" degli effetti traslativi del contratto definitivo. Tali effetti, simili a quelli della trascrizione della domanda giudiziale, consistono nell'evitare che nel tempo intercorrente tra la stipula del preliminare e il perfezionamento del definitivo i diritti del promissario acquirente possano essere posti in pericolo dagli effetti di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli. Ciò premesso, la Corte desume che il vano decorso del termine massimo di efficacia "prenotativa", siccome contrapposta al naturale regime di circolazione del bene, è rilevabile d'ufficio dal Giudice, non essendo dunque oggetto di eccezione in senso proprio.

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