Rifiuto di ricevere quale pagamento somma portata da assegno circolare: contrarietà della condotta del creditore rispetto al dovere di correttezza e buona fede. Idoneità a sortire gli effetti dell'offerta non formale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13209 del 28 maggio 2013)

È contrario al dovere di correttezza il comportamento del creditore che, per ottenere la risoluzione del contratto, rifiuta il pagamento con assegno circolare al posto del contante, anche se dalla somma mancano gli interessi maturati.

Commento

(di Daniele Minussi)
Duplice era la questione sottoposta al vaglio della Corte in riferimento al comportamento del creditore. In primo luogo l'attitudine dell'offerta di consegna di un assegno circolare a determinare gli effetti di cui all'art.1220 cod.civ.; secondariamente l'incidenza del mancato pagamento degli interessi relativi al ritardo di un mese rispetto alla corresponsione della somma dovuta.
Tralasciando quest'ultima questione (che si sostanzia nel negare alla condotta del debitore i caratteri dell'inadempimento non lieve, tale cioè da giustificare l'eventuale risoluzione del contratto) andrebbe prioritariamente rilevato come, nella vigenza dell'attuale normativa che vieta il pagamento per contanti relativamente ad importi superiori a limiti ben determinati, fosse addirittura indispensabile eseguire il pagamento in tal modo. Non si vede infatti come sarebbe stato altrimenti possibile per il debitore far fronte all'obbligazione pecuniaria che gli faceva carico.

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