Rifiuto di ricevere quale pagamento somma portata da assegno circolare: contrarietà della condotta del creditore rispetto al dovere di correttezza e buona fede. Idoneità a sortire gli effetti dell'offerta non formale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13209 del 28 maggio 2013)
È contrario al dovere di correttezza il comportamento del creditore che, per ottenere la risoluzione del contratto, rifiuta il pagamento con assegno circolare al posto del contante, anche se dalla somma mancano gli interessi maturati.