Rifiuto del creditore a ricevere il pagamento effettuato dal terzo nell'ipotesi di opposizione del debitore: condotta contraria a correttezza e buona fede. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2207 del 30 gennaio 2013)

Ai sensi dell'art. 1180, comma II, c.c., il rifiuto del creditore all'adempimento da parte del terzo, in presenza di opposizione del debitore (la quale deve essere, a sua volta, dettata da situazioni giuridiche legittimamente tutelabili e deve ispirarsi all'osservanza del principio generale di cui all'art. 1175 c.c.), non deve essere contrario a buona fede e correttezza; ne deriva che il giudice è abilitato a sindacare detta contrarietà ogni qualvolta il terzo alleghi e deduca in giudizio l'esercizio abusivo del rifiuto da parte del creditore (anche in relazione alla legittimità delle ragioni dedotte dal debitore a fondamento della manifestata opposizione), che abbia così impedito allo stesso terzo - legittimato ed interessato a soddisfare il credito per i rapporti intercorrenti con il debitore, di cui il creditore sia stato reso edotto - di pagare in sostituzione del debitore estinguendo l'obbligazione, in funzione della legittima tutela di propri eventuali diritti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia, che prescinde da ogni considerazione dell'aspetto causale dell'adempimento del terzo (che ben può essere liberale ovvero oneroso) mette a fuoco la condotta del creditore che si rifiuti di ricevere il pagamento avendo il debitore espresso la propria contrarietà ad esso. Tale condotta deve essere apprezzata alla luce del principio di correttezza e buona fede (art.1375, 1175 cod.civ.), dovendo il giudice darsi carico di sindacare se il rifiuto possa considerarsi legittimo, alla stregua dell'eventuale sussistenza di un contrastante interesse del terzo ad effettuare l'adempimento. Tale interesse, una volta manifestato al creditore, ne condiziona il comportamento.

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