Ricorso per decreto ingiuntivo depositato in formato pdf immagine. Inammissibilità per difetto dei requisiti genetici rispondenti alle regole tecniche vigenti. (Tribunale di Roma, 13 luglio 2014)

Nell’ambito del PCT, il documento PDF, frutto dell’operazione di scannerizzazione di un documento su carta, consiste in una mera riproduzione, benché sottoscritta con firma digitale, e, pertanto, non può essere ammesso, poiché non rispecchia gli standard previsti dalle relative regole tecniche per i formati degli atti processuali su supporto informatico.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il ricorso era stato presentato nell'ambito del PCT (processo civile telematico) semplicemente procedendo ad una scansione di un'immagine che non consentiva operazioni di selezione e copia di parti. Ha correttamente rilevato la Corte di merito che un siffatto documento, pur quando sottoscritto con firma digitale dal legale instante, non rispetta in ogni caso gli standards previsti dalle regole tecniche relative ai formati degli atti processuali su supporto informatico. Più in particolare, le regole tecniche di cui all'art.12 del provvedimento 18 luglio 2011 che contiene le specifiche tecniche previste dall'art.34 del DM 21 febbraio 2011 n.44 fanno menzione dei seguenti requisiti per l'atto del processo avente forma digitale:
a) formato .pdf
b) assenza di elementi attivi
c) ottenimento dalla trasformazione di un documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, non essendo ammessa la mera scansione di immagini.
d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
e) è corredato da un file in formato .xml che contiene le informazioni strutturate e che rispetta gli xsd riportati nell'allegato 5.
Quanto deciso dal tribunale di Roma possiede una valenza generale per la redazione di qualsivoglia documento in formato digitale, la cui validità richiede il rispetto degli standards tecnici stabiliti dalla legge per i contesti in cui esso è destinato a valere.
Con il mondo digitale si è verificata una divaricazione tra attingibilità sensoriale umana e realtà. Le conseguenze di questo iato non sono ancora state adeguatamente soppesate, ma fin d'ora è possibile intravedere le problematicità del futuro.

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