Riconoscimento e trascrizione nei registri dello stato civile di adozione estera da parte di una coppia omosessuale. (Tribunale di Firenze, 7 marzo 2017)

Deve dichiararsi riconosciuta in Italia l’adozione di due minori in stato d’abbandono pronunciata dall’autorità giudiziaria straniera in favore di una coppia omosessuale di cittadini italiani residenti nel Paese estero, dovendosi ritenere il provvedimento compatibile con l’ordine pubblico interno perché non in contrasto con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo desumibili dalla Costituzione, dai trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, anzi risultando soddisfatto il requisito dell’interesse superiore del minore laddove la coppia si è sottoposta a una lunga, complessa e approfondita procedura di verifica per la genitorialità adottiva e che si tratti dunque di una vera e propria famiglia, che è sempre più intesa come comunità di affetti, incentrata sui rapporti concreti che s’instaurano tra fra i suoi componenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Si trattava, nella fattispecie, di riconoscere l'adozione di due fratellini già pronunziata da un'Autorità straniera in favore di una coppia omosessuale di cittadini italiani. Il caso si inquadra nell'ipotesi di cui al comma IV dell'art.36 della legge 184/83 in base alla quale viene riconosciuta nel nostro ordinamento l'adozione pronunziata dalla competente autorità in un Paese straniero su istanza di cittadini italiani che vi abbiano continuativamente risieduto per almeno due anni. Il riconoscimento avviene mediante provvedimento del Tribunale per i minorenni a condizione che la pronunzia straniera sia riconosciuta conforme ai principi della Convenzione dell'Aja 29 maggio 1993. Va osservato in primo luogo come la citata Convenzione all'art.4 preveda la necessità della verifica dello stato di adottabilità del minore e che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello stato il diritto di famiglia o dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore. Secondariamente si è rilevato come l'art. 36 IV comma della legge 184/83 introduca una disciplina speciale per il riconoscimento dell'adozione: il riconoscimento da effettuarsi non si fonda sulla verifica della compatibilità dell'atto straniero (di adozione) rispetto alla normativa interna italiana, ancorchè inderogabile (tale, ad esempio, quella che richiede la diversità di sesso tra loro dei due adottanti), bensì sulla verifica del fatto se contrasti o meno con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo desumibili della Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. In definitiva la salvaguardia del diritto del minore a conservare lo status di figlio riconosciuto da un atto validamente formato in un altro Paese dell'UE fa premio su ogni altro aspetto.

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