Riconoscimento di figlio naturale indotto dalla partner che ha dolosamente sottaciuto la relazione con altro uomo. Risarcimento, in via equitativa, del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale. (Tribunale di Firenze, 2 febbraio 2015)

Deve essere condannata al risarcimento del danno la donna che, tacendo al partner del momento il rapporto intimo con altra persona, lo induce a riconoscere come proprio figlio il minore nato fuori dal matrimonio. Detta omissione costituisce una violazione del principio basilare di buona fede e correttezza dovendosi in particolare liquidare in via equitativa il danno di natura non patrimoniale laddove la presa di coscienza dell’uomo di non essere il padre biologico del minore nei cui confronti ha compiuto un legittimo e comprensibile “investimento” emotivo, costituisce sicuramente una lesione posto in una relazione di immediatezza e stringente connessione (ex art. 1223 c.c.) con il fatto illecito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che la condizione giuridica del danneggiato e della danneggiante corrispondeva alla libertà di stato (in relazione alla quale non è dunque configurabile la presunzione di paternità), non si può non plaudire all'orientamento palesato dalla Corte di merito fiorentina. La sofferenza da risarcire, come acutamente puntualizzato, corrisponde alla differenza tra la sofferenza "derivante dall'immediata percezione di non essere il padre biologico della bambina" rispetto alla "stessa percezione avvenuta però successivamente ad un lungo periodo del quale il soggetto danneggiato ha comunque instaurato un legame affettivo con il figlio ritenuto come proprio". Escluso un danno esistenziale, si palesa dunque (oltre al pregiudizio economico consistente negli esborsi effettuati per accudire o comunque attendere alle esigenze della piccola) un danno non patrimoniale immediato e diretto conseguente alla condotta illecita della donna, comportamento non già contrastante con specifici doveri (nella specie assenti, data l'insussistenza del coniugio), ma con la lesione della capacità di autodeterminazione del partner, influenzandone le scelte di vita in conseguenza della nascita di quella che si credeva essere una figlia propria.

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