Ricognizione dell'effetto traslativo prodottosi in forza di scrittura perfezionata 26 anni prima. Data certa ai fini dell’imposizione fiscale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 7621 del 24 marzo 2017)

Ai fini dell'imposta di registro, sulla base della normativa tributaria vigente l'Amministrazione finanziaria deve essere ricompresa nel concetto di terzo di cui all'art. 2704 c.c., in quanto titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso, sicché, nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata, deve farsi riferimento al momento in cui l'atto ha acquistato data certa e, quindi, ad esempio, alla data della sua registrazione o a quella della morte di uno dei sottoscrittori.

Commento

(di Daniele Minussi)
Tizio e Caio stipulano una transazione in forza della quale, tra l'altro, si riconosce che si erano prodotti effetti traslativi aventi ad oggetto diritti reali immobiliari in conseguenza di una scrittura privata non autenticata perfezionata nell'anno 1976. Secondo l'AE il valore sul quale va liquidata l'imposta non è quello, indicato nell'atto, pari a 19.000.000 delle vecchie lire, ma 208.000 euro (dunque un ordine di grandezza di circa 20 volte superiore). A parere della CTR, la transazione avrebbe sortito effetti meramente ricognitivi circa un valore cristallizzato al tempo dell'intervenuto trasferimento, non dovendo pertanto esso venir assoggettato a rivalutazione. Diversamente opinando, secondo la S.C. nel concetto di "terzo" ex art. 2704 cod.civ. deve essere ricompera anche l'AF: ne segue che la data certa può essere identificata soltanto o in quella della eseguita registrazione, ovvero dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica del sottoscrittore. Non si può non essere d'accordo con siffatta impostazione. Va però aggiunta l'ulteriore rilevante osservazione, secondo la quale il negozio transattivo che si sostanziasse nella mera ricognizione, integrando gli estremi di un negozio di accertamento, non potrebbe se non far stato tra le sole parti. Per i terzi, infatti, res intera alias acta, neque nocet, neque protest...

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