Riciclaggio: condotte ostacolanti la tracciabilità del denaro. (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 43881 del 22 ottobre 2014)

Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, poiché il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito.
Riguardo alla dedotta non ipotizzabilità, nel caso di specie, del reato di cui all'art. 648 bis c.p., in presenza di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, si rileva come, secondo la giurisprudenza di legittimità, il riciclaggio si considera integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tandundem. Infatti, in tale fattispecie delittuosa non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata. In altri termini, allora, sussiste il reato di riciclaggio anche nella condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro conto corrente di un diverso istituto bancario.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si impernia sul concetto giuridico di quasi-deposito che disciplina i rapporti di conto corrente bancario in generale. Quando si "portano" i soldi in banca depositandoli su un conto corrente il denaro diventa di proprietà della banca, la quale è semplicemente obbligata a restituire il tantundem eiusdem generis e non già quella precisa banconota che è stata presentata allo sportello (a tacer del fatto che per lo più gli accrediti di denaro vengano posti in essere per effetto della presentazione di assegni circolari, bancari ovvero mediante esecuzione di bonifici). Ne segue che la sostituzione del denaro, bene fungibile, con altro denaro abbia quale conseguenza il fatto di ostacolare la tracciabilità del percorso dello stesso. Tanto basta per il perfezionamento della fattispecie delittuosa in parola.

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