Revocazione della donazione per ingratitudine e richiesta di alimenti. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25248 dell’8 novembre 2013)

In tema di revoca delle donazioni per ingratitudine, il diritto agli alimenti del donante è legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità da parte del beneficiario di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi. Ne consegue che se la pensione riscossa dall’alimentando è sufficiente per le esigenze di vita quotidiane non ci sono spazi per la richiesta di alimenti il cui rifiuto, quindi, non può giustificare la revoca della donazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le conseguenze della revocazione della donazione sono gravi: per tali motivi i presupposti che fondano la relativa azione sono di stretta interpretazione. In particolare lo stato di bisogno del donante non è stato reputato sussistente nell'ipotesi in cui il donante fosse titolare di una pensione atta a supportare le necessità quotidiane dello stesso.

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