Revocazione della donazione per ingratitudine e richiesta di alimenti. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25248 dell’8 novembre 2013)
In tema di revoca delle donazioni per ingratitudine, il diritto agli alimenti del donante è legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità da parte del beneficiario di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento per la mancanza di mezzi. Ne consegue che se la pensione riscossa dall’alimentando è sufficiente per le esigenze di vita quotidiane non ci sono spazi per la richiesta di alimenti il cui rifiuto, quindi, non può giustificare la revoca della donazione.