Revocatoria fallimentare. La costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi è annoverabile tra gli atti a titolo gratuito e non è atto di adempimento di obbligazione naturale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 9128 del 6 maggio 2016)

In tema di fondo patrimoniale, la natura di atto di liberalità della costituzione del fondo medesimo ricorre non soltanto quando a costituire il fondo sia un terzo o uno soltanto dei coniugi, ma anche quando entrambi i coniugi conferiscano al fondo beni già di loro proprietà, rinunciando essi in modo gratuito alle facoltà insite nel diritto di proprietà in favore della famiglia, mediante il vincolo di indisponibilità dei beni e la destinazione dei frutti ai soli bisogni familiari.

Commento

(di Daniele Minussi)
Bocciato il tentativo di ricondurre la costituzione del fondo patrimoniale operata dai coniugi quale atto di adempimento di obbligazione naturale allo scopo di evitare l'assoggettamento dello stesso alla revocatoria fallimentare. La natura giuridica della negoziazione è pur sempre annoverabile quale atto avente natura gratuita pur nell'ipotesi in cui sia stato costituito dai due coniugi senza l'intervento di terzi che abbiano sottoposto al vincolo beni di loro proprietà (nel qual caso si tratterebbe di atto avente natura liberale e non semplicemente gratuita).

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