Revocatoria fallimentare. L'onere di provare la scientia decotionis del contraente in bonis è a carico del curatore. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 14584 del 13 luglio 2015)

Nell’ipotesi di cui al comma II dell’art. 67 della legge fallimentare l’onere di provare la scientia decoctionis da parte del contraente in bonis grava sul curatore, e non sussiste alcun obbligo giuridico del primo di informarsi sulla situazione economica della controparte contrattuale, ma possono soltanto configurarsi presunzioni semplici di avvenuta assunzione di tali informazioni, basate su indizi gravi, precisi e concordanti secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice di merito (salvo il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, comma I, c.p.c.).
Deve quindi ritenersi legittima la motivazione della sentenza di merito che ha ritenuto che gli elementi presuntivi indicati dal curatore (riduzione del capitale sociale per perdite, conseguente messa in liquidazione della società e omesso deposito dei bilanci per due annualità) non consentissero di concludere che la società acquirente era informata della situazione economica della società venditrice.
Per quanto il mancato deposito dei bilanci possa essere astrattamente significativo, tuttavia il relativo accertamento non è esigibile dal normale acquirente di un immobile, «la cui diligenza non può spingersi fino ad assumere informazioni sullo stato di salute del venditore».

Commento

(di Daniele Minussi)
Informarsi sulla "salute economica" dell'altro contraente allo scopo di assicurarsi che non stia per fallire non è obbligatorio per chi ha a che fare con un imprenditore. Quello che conta, ai fini di poter considerare sussistente il requisito della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'acquirente, è che sussista una serie di elementi dai quali poter ritrarre indici precisi di una siffatta situazione. Sul piano concreto non si può pretendere che l'acquirente di un immobile svolga indagini circa l'adempimento di obblighi a carico della società venditrice quali l'intervenuto deposito annuale dei bilanci di esercizio o il compimento di operazioni straordinarie quali la riduzione del capitale sociale per perdite allo scopo di vittoriosamente esperire l'azione revocatoria.

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