Revocatoria fallimentare: momento della valutazione della sproporzione tra le prestazioni dei contraenti. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 19020 del 10 settembre 2014)

In tema di revocatoria fallimentare (diversamente dalla revocatoria ordinaria: cfr. per la distinzione, ex multis, cass. n. 17365/11) di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l’accertamento dei relativi presupposti -soggettivi ed oggettivi- va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto la sproporzione tra le prestazioni e la consapevolezza dell’insolvenza vanno ricollegate al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, e d’altra parte il promissario acquirente ha la facoltà, qualora nel momento fissato per la stipulazione del definitivo sussista pericolo di revoca dell’acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, di non addivenire alla stipulazione, avvalendosi della tutela apprestata dall’art. 1461 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia relativa al tema del tempo della valutazione della sproporzione tra le reciproche prestazioni (o attribuzioni patrimoniali) nonché dell'elemento psicologico della scientia decoctionis in capo al contraente che stipula con il soggetto poi dichiarato fallito. La S.C. ribadisce che, nell'ipotesi in cui la negoziazione sia preceduta da un'intesa preliminare, in ogni caso il momento valutativo è quello in cui si producono gli effetti propri del contratto definitivo. E'questo infatti il momento in cui il bene viene sottratto alla garanzia dei creditori (cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 19314 12 settembre 2014) Cosa riferire del caso in cui si trattasse di preliminare trascritto e, come tale, opponibile ai terzi?

Aggiungi un commento