Revoca della dichiarazione di intento relativa allo spostamento della residenza e agevolazioni prima casa

L'Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 31 ottobre la risoluzione n. 105/E, Agevolazioni prima casa, revoca dell' agevolazione.
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Commento

(di Valerio Auriemma)
L'Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello ex art. 11 legge 27 luglio 2000 n. 212, si pronuncia su un caso di agevolazioni “prima casa” e successiva revoca dell' agevolazione.
L'Agenzia, da un lato conferma l’orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. V, 28-06-2000, n. 8784) che esclude la possibilità di rinunciare, dopo averle richieste, alle agevolazioni “prima casa”, dall'altro lato, tuttavia, per il caso relativo all’impegno che il contribuente assume di trasferire la residenza, consente che l’acquirente che, nel corso del termine dei diciotto mesi, non intenda più adempiere all’impegno assunto in atto, possa presentare un'istanza all’ufficio, con la quale revoca la dichiarazione d’intenti di volere trasferire la propria residenza nel comune e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione.
In questo (e solo in questo) caso, l’ufficio procederà a liquidare nuovamente l’atto di compravenduta ed a notificare apposito avviso per il pagamento dell’imposta dovuta e degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto, ma il contribuente non dovrà pagare la sanzione pari al 30 per cento dell'importo di cui all’art. 1, quarto comma, della Nota II-bis) allegata al TUR in quanto, secondo l'Agenzia, entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione.

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