Revoca del certificato di eredità. Natura meramente amministrativa dello stesso. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 2162 del 3 febbraio 2016)
Il provvedimento del tribunale di revoca del certificato di eredità, ex art. 20 del R.D. n. 499/1929, esaurendosi esclusivamente in ambito amministrativo senza incidere su diritti soggettivi, è privo dei caratteri di decisorietà e definitività, sicché non è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.