Revisione della tabella millesimale: difetto di legittimazione dell'amministratore condominiale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22464 del 22 ottobre 2014)

La domanda finalizzata a rivedere le tabelle allegate a un regolamento di natura contrattuale deve essere proposta in contraddittorio di tutti i condomini. L'amministratore di Condominio non ha legittimazione attiva in merito alla modifica delle tabelle millesimali.
L'uso della res comune da parte di ciascun condomino è sottoposto dall'art. 1102 c.c. a due fondamentali limitazioni, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della res comune e nell'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini. Orbene, la norma suddetta, intesa ad assicurare al singolo partecipante, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della res comune, legittima quest'ultimo, nel rispetto dei predetti limiti, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, non potendosi la nozione di uso paritetico intendersi in termini di assoluta identità di utilizzazione della res.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie l'amministratore del condominio aveva instato per la modificazione delle tabelle millesimali (sulla scorta dell'intervenuta modificazione di un ente comune da parte di un condomino che ne aveva di fatto usufruito in maniera esclusiva). Le dette tabelle, tuttavia, istituite contrattualmente, possono essere modificate soltanto coinvolgendo tutti i condomini. La questione esaminata si pone a latere di quella, ulteriore, dell'eventuale modificabilità delle tabelle millesimali all'unanimità ovvero a semplice maggioranza, sulla quale si veda il nuovo testo dell'art. 69 disp. att. cod. civ., ai sensi del quale i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 disp. att. cod. civ. possono essere rettificati o modificati all'unanimità.

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