Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106. (DLgs 3 luglio 2017, n. 112)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs 3 luglio 2017, n. 112, recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106".
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Commento

(di Daniele Minussi)
La peculiare figura dell' "impresa sociale", a dieci anni circa dalla sua introduzione, è stata oggetto di una completa rivisitazione per effetto del D.Lgs. 112/2017 emanato in esito alla legge delega del 6 giugno 2016. Notevoli le differenze a livello di finalità cui sovviene l'istituto: tra tutte si pensi all'espunzione della previgente previsione di cui al II comma dell'art.2 in base alla quale "Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano: a) lavoratori svantaggiati... b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002." Spicca, per converso, l'introduzione, tra le attività che possono esser svolte, quelle relative all' "accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti"; alle "attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale", alla "cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125". Soltanto al comma IV viene "recuperata" l'espunzione citata, dal momento che "Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati: a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia."

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