Retratto successorio ed esito divisionale: assoggettabilità del bene alle regole della comunione ereditaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6293 del 27 marzo 2015)

Il retratto successorio, previsto in tema di comunione ereditaria al fine di impedire l'intromissione di estranei nello stato di contitolarità determinato dall'apertura della successione mortis causa, non si applica nella situazione di comunione ordinaria conseguente alla congiunta attribuzione di un bene ad alcuni coeredi in sede di divisione, non potendo, peraltro, operare in tal caso l'art. 732 c.c. in virtù del rinvio di cui all'art. 1116 c.c., in quanto per la comunione ordinaria vige il principio di libera disposizione della quota, ai sensi dell'art. 1103 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
I beni ereditari sono oggetto di divisione tra i coeredi? all'esito divisionale essi perdono di conseguenza il loro carattere ereditario, pertanto non essendo più soggetti alla normativa di cui all'art.732 cod.civ.: la libera negoziabilità ne costituisce dunque la condizione giuridica degli stessi.

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