Responsabilità professionale del notaio che abbia omesso di presentare istanza per l’attribuzione della rendita catastale di immobili in sede di presentazione di denunzia di successione. (Cass. Civ., Sez. III, sent n. 3768 del 14 febbraio 2017)

In materia di responsabilità professionale del notaio, il professionista che sia incaricato della redazione della successione ereditaria con riferimento ad un bene da considerarsi privo di rendita catastale certa alla data di apertura della successione, in forza di intervenute modifiche nella sua situazione giuridica e di fatto (nella specie, per successivo frazionamento), viola l’obbligo di diligenza qualora abbia omesso di presentare – entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione – istanza per l’attribuzione della rendita catastale, di cui all’art. 12 del d. l. n. 70/1988 (convertito con modificazioni dalla l. n. 154/1988), contenente la dichiarazione dell’erede di volersi avvalere della valutazione automatica dell’immobile caduto in successione, ai sensi della norma sopra richiamata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso che la compilazione e la presentazione della denunzia di successione che, non va dimenticato, possiede una valenza meramente tributaria, non è appannaggio esclusivo del notaio. Essa può ben essere preparata da qualsiasi altro professionista (come in effetti accade: commercialisti, geometri, Caf, etc.) ad anche dalle stesse parti interessate al fenomeno successorio. Ciò premesso, non v'è dubbio alcuno che, quando alla compilazione provvede il notaio, costui deve attivarsi con la diligenza appropriata. La presentazione di istanza di attribuzione della rendita catastale in relazione alle unità immobiliari che ne siano prive (nella fattispecie in quanto precedentemente frazionate) è essenziale: se si desidera infatti poter fruire della normativa in base alla quale tale rendita costituisce la base di calcolo per determinare la base imponibile per le imposte, occorre infatti domandare con apposita istanza che l'Ufficio attribuisca tali dati. In difetto la valutazione degli immobili diviene "libera" per l'Agenzia delle Entrate, con tutte le conseguenze del caso per il contribuente.

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