Responsabilità per il trattamento dati personali del gestore di motore di ricerca dei dati pubblicati nelle pagine web. (Corte di Giustizia Europea, Grande Sez., sent. n. C131/12 del 13 maggio 2014)

L’art. 2, lettere b) e d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l’attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi del citato art. 2, lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall’altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dell’art. 2, lettera d), di cui sopra.
L’art. 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della disposizione suddetta, qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l’attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro.
Gli artt. 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.
Gli artt. 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si deve verificare in particolare se l’interessato abbia diritto a che l’informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l’inclusione dell’informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Dato che l’interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli artt. 7 e 8 della Carta, chiedere che l’informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Rilevantissime le conseguenze della pronunzia della Corte di Giustizia europea in tema di modalità di trattamento dei dati personali. Non occorre certo spendere parole per manifestare l'importanza quantitativa e qualitativa delle ricerche che quotidianamente vengono effettuate nel web grazie agli algoritmi dei motori di ricerca che selezionano le parole chiave digitate dagli utenti quali stringhe di ricerca. Eventi, circostanze, fatti che spesso hanno a che fare con dati personali (talvolta anche sensibili). Quali le conseguenze dal punto di vista della protezione della privacy?
Affermata la regola secondo la quale la fruizione degli algoritmi di ricerca costituiscono operazione di trattamento dei dati (ovviamente rilevante in quanto si tratti di dati personali ed, a maggior ragione, sensibili), la Corte si spinge fino ad affermare l'esistenza del c.d. "diritto all'oblio": il soggetto titolare dei dati personali può ben rivolgersi al responsabile del trattamento (il gestore del motore di ricerca) per domandare la rimozione dei dati sensibili che lo vedono coinvolto. Nel caso di specie si trattava di un pignoramento eseguito a carico di una persona determinata che veniva evidenziato quando fosse stata lanciata una ricerca con i dati personali del soggetto in questione.

Aggiungi un commento