Responsabilità medica e cooperazione di più professionisti. (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 43988 del 28 ottobre 2013)

Non sussiste la responsabilità medica se non esiste la prova che il chirurgo, per quanto specialista in materia, abbia avuto la possibilità di conoscere e valutare l’attività svolta dal suo collega nel corso di un’operazione non riuscita. Il fatto che il chirurgo sia specialista della materia e quindi in grado di valutare la correttezza delle tecniche operatorie adottate è solo una delle premesse dell'attribuzione dell'illecito, dovendo pur sempre essere accertato se egli abbia avuto la concreta possibilità di conoscere e valutare l'attività svolta da altro collega; di controllarne la correttezza; di agire ponendo rimedio o facendo in modo che si ponesse rimedio agli errori da quella commessi perché evidenti e quindi da lui rilevabili ed emendabili.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie l'amputazione di un dito del paziente cagionata dalla necrosi era stata determinata dall'aver sottovalutato i fattori di rischio di un'operazione. Secondo la S.C. il chirurgo non doveva essere considerato (cor)responsabile per non aver concretamente avuto alcuna possibilità di conoscere e, pertanto, di valutare l'attività precedentemente svolta dal collega che aveva gestito impropriamente le fasi antecedenti e susseguenti l'intervento operatorio.

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