Responsabilità medica: apprezzamento delle prestazioni professionali specialmente qualificate. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24801 del 05 novembre 2013)

In materia di responsabilità medica, i medici sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata ex art. 1176, comma II, c.c. e art. 2236 c.c., nel cui ambito va distinta una diligenza professionale generica e una diligenza variamente qualificata, giacché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria. Lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede infatti la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'attività professionale.
I limiti di tale responsabilità sono quelli generali in tema di responsabilità contrattuale, presupponendo questa l'esistenza della colpa lieve del debitore, e cioè il difetto dell'ordinaria diligenza. A tal fine, il criterio della normalità va valutato con riferimento alla diligenza media richiesta, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata.
La condotta del medico specialista va esaminata, non già con minore ma, al contrario, semmai con maggior rigore ai fini della responsabilità professionale, dovendo aversi riguardo alla peculiare specializzazione e alla necessità di adeguare la condotta alla natura ed al livello di pericolosità della prestazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si muove nell'ambito dell'orientamento prevalente volto a conferire rilevanza alla specificità dell'intervento medico, la cui peculiare qualificazione (che si muove nell'ambito del rapporto contrattuale) non tanto rende più severa la valutazione dell'eventuale imperizia, quanto adegua il profilo valutativo alla specialità della prestazione richiesta.

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