Responsabilità extracontrattuale del gestore di pista da sci: presupposti ed onere della prova. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4018 del 19 febbraio 2013)

Considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività sportiva esercitata sulle piste da sci, l’estensione delle stesse e la naturale possibile anomalia delle piste, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all’individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 c.c., con conseguente risarcimento del danno, è necessario, sulla base dei principi generali, che il danneggiato provi l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile (sulla base della diligenza specifica richiesta) la protezione da possibili incidenti, in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, mentre sul gestore ricade l’onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta situazione di pericolo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Sciare, se sa, non è un sport esente da rischi: gli urti contro altri sciatori, le velocità sempre più elevate consentite dai moderni attrezzi sportivi, le insidie degli ostacoli naturali sulle piste.
Interessante la pronunzia della S.C. riferita al caso in cui uno sciatore, che procedeva ad una velocità non adeguata lungo una pista "rossa", abbia subito, dopo esser caduto, danni per aver urtato una staccionata che delimitava la pista a protezione di una scarpata in una zona dotata di ampia visibilità.
E' stato deciso, al riguardo, che una colpa del gestore per non aver adottato adeguate protezioni, sia configurabile (alla luce della specifica normativa) soltanto quando sussistono specifiche situazioni di pericolo. Tocca pertanto al danneggiato dar conto di queste specifiche condizioni pericolose, in difetto delle quali non risulta applicabile l'onere di provvedere alla dette particolari protezioni.

Aggiungi un commento