Responsabilità ex art. 2051 c.c. e manutenzione stradale: caso fortuito se il danno si produce nell'intervallo tra manifestazione del pericolo e il momento in cui si sarebbe attivato un diligente manutentore. (Tribunale di Reggio Emilia, 23 ottobre 2014)

In tema di responsabilità custodiale per sinistri addebitati ad un difetto di custodia delle strade, la verificazione di una situazione di pericolo imprevedibile e improvviso, integra gli estremi del fortuito qualora il danno si sia verificato nell’intervallo temporale in cui la situazione stessa si è esteriorizzata, prima che la doverosa e diligente attività di sorveglianza e controllo l’abbia rimossa o segnalata , nel tempo strettamente necessario a provvedere.

Commento

(di Daniele Minussi)
La giurisprudenza ci ha abituato a ben più lassi principi, nella misura in cui ha addirittura riconosciuto che l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle strade cede il passo alla pratica impossibilità di adempiervi in tutti i casi in cui, a causa della vastità del demanio stradale diviene un compito eccessivamente gravoso provvedervi (cfr. Cass. civile, sez. III 5669/2010). Ragionevole si pone, al confronto, la decisione della Corte di merito: il vero problema, caso mai, è stabilire quale sia l'intervallo temporale entro il quale ragionevolmente l'ente debba intervenire per sanare la situazione pregiudizievole.

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