Responsabilità disciplinare del notaio e "ravvedimento operoso" dello stesso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3203 del 12 febbraio 2014)

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, l'attenuante per ravvedimento operoso, prevista dall'art. 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, può configurarsi anche nell'ipotesi di tardiva registrazione di atti, non ostandovi la doverosità dell'adempimento.
L’art. 144 della legge notarile (L. n. 89/1913) prevede che se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti, vale a dire quando il notaio, dopo aver commesso l’infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l’avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall’articolo 138-bis, comma I, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. risponde affermativamente (alleggerendo la sanzione della sospensione da otto a tre mesi) circa l'operatività dell'attenuante di cui all'art.144 l.n. in dipendenza della condotta riparatrice del notaio il quale, dopo aver omesso la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione di alcuni atti, si era attivato provvedendo all'esecuzione degli adempimenti fiscali e pubblicitari.

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