Responsabilità della Banca per mancata informazione del cliente investitore. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 3341 del 19 febbraio 2015)

Deve ritenersi che l’articolo 5, comma III, del regolamento Consob n. 10943/1997 disponga che gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l’investitore appena le operazioni in strumenti derivati da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, superiore al 50 per cento del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni: deve dunque essere confermato l’obbligo risarcitorio a carico dell’intermediario finanziario laddove risulta accertato, in fatto, con motivazione immune da vizi logici, che tutte le operazioni in derivati poste in essere fino alla chiusura dei due conti erano state eseguite dalla banca in evidente violazione del dovere di astensione di cui ai regolamenti Consob quanto a tipologia e dimensione degli investimenti, stante l’inadeguatezza delle operazioni per un soggetto non poteva ragionevolmente possedere alcuna specifica competenza borsistica, né disporre di capitali tali da poter reggere a prolungate situazioni di crisi dei mercati.

Commento

(di Daniele Minussi)
Fondamentale è da una parte la considerazione del profilo di rischio dell'investitore in dipendenza dell'appartenenza dello stesso ad una determinata categoria, dall'altro l'adempimento degli obblighi di informativa connessi alla sottoposizione al rischio della perdita di oltre la metà degli attivi posti a garanzia dell'esecuzione di operazioni speculative. Nel caso di specie un impiegato di banca aveva iniziato ad effettuare frenetiche transazioni in futures sul conto cointestato insieme al padre, finendo per incappare in cospicue perdite, peraltro non segnalate al cointestatario conformemente a quanto disposto dal regolamento Consob 10943/1997. Non può che discenderne l'obbligo risarcitorio in capo all'intermediario finanziario per la violazione delle predette disposizioni.

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