Responsabilità dell’ Istituto di credito per gli investimenti rischiosi proposti sulla base di valorizzazioni ingannevoli. (Cass. Civ., Sez. II, n. 10748 del 16 maggio 2011)

La banca paga la sanzione amministrativa comminata dalla Consob per gli investimenti rischiosi proposti dai suoi venditori ai clienti. Infatti, in caso di valorizzazioni ingannevoli, redatte manualmente per non lasciare traccia sui server, è l’istituto di credito a esserne responsabile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Rimarchevole la portata della pronunzia, che pone a carico dell'istituto bancario le conseguenze della condotta non certo cristallina dell'operatore che ha mostrato dati ingannevoli per sollecitare l'investimento del cliente. La questione, come appare evidente, è comunque legata al delicato aspetto probatorio, consistente nel poter dar conto, magari a distanza di tempo, dei ragionamenti e delle proposte sviluppate dal "venditore" e prospettate all'investitore.

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