Responsabilità dell'ente proprietario della strada ex art. 2051 cod.civ. e mancanza di prova del caso fortuito. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2562 del 22 febbraio 2012)

Laddove si presenti un sinistro su una strada statale, provocato dal ghiaccio, è ritenuto applicabile all’ente l’art. 2051 c.c., in quanto proprietaria e gestore della strada pubblica, qualora esso non abbia dimostrato di avere usato la diligenza che il caso richiedeva, ovvero di avere adottato tutte le misure necessarie e idonee a prevenire e impedire la produzione di danni a terzi, e che, trattandosi di responsabilità oggettiva, questa resta esclusa soltanto dal caso fortuito, che attiene non già a un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma a un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità e inevitabilità e che può essere costituito anche da fatto del terzo o del danneggiato.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'ANAS è stata condannata a rivalere dei danni morali subiti dai congiunti di un conducente che, alla guida di un camion, era morto uscendo di strada a causa del ghiaccio presente sulla sede stradale, respingendo il "pericoloso" orientamento (cfr. per tutte Cass. Civ., Sez. III,5669/10) in base al quale spesso non è sussistente il potere effettivo di custodia sul bene a causa della vastità dello stesso, dovendosi correlativamente negare la responsabilità oggettiva per il bene in custodia ex art. 2051 cod.civ...

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