Responsabilità del vettore nella vendita con trasporto. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 553 del 17 gennaio 2012)

Nella vendita con spedizione disciplinati dall’art. 1510 c.c., il contratto di trasporto, concluso tra venditore - mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore mittente e acquirente - destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dall’art. 1683 c.c., con la conseguenza che il venditore -mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento - fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art.1689 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella vendita con trasporto si ha una deroga rispetto alla comune normativa in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, dal momento che, ai sensi dell'art.1510 cod.civ., il venditore è liberato dall'obbligazione di consegnare rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere che ne eseguono il trasporto a spese dell'acquirente. Tuttavia ciò non toglie che, nel tempo intercorrente tra la consegna della cosa al vettore e quello in cui costui dovrebbe consegnarlo all'acquirente, il venditore conservi azione nei confronti del vettore stesso.

Aggiungi un commento