Responsabilità del venditore di immobile urbanisticamente irregolare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25357 del 28 novembre 2014)

La responsabilità del venditore di un immobile affetto da irregolarità edilizia, ai sensi dell'art. 1489 c.c., non può essere invocata dal compratore che fosse edotto della difformità al momento dell'acquisto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie l'acquirente ben conosceva la situazione urbanistica dell'immobile oggetto della vendita, il quale presentava difformità rispetto al titolo edilizio originario, difformità tale da rendere necessario l'ottenimento di una nuova concessione. Prescindendo dall'aspetto amministrativo, tuttavia lo stato di consapevolezza piena della parte acquirente risulta preclusivo per quest'ultima in ordine alla protezione accordata dall'art. 1489 cod.civ.

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