Responsabilità del notaio per condotta negligente: ambito e limiti. (Cass. Civ., Sez. III, n. 546 del 17 gennaio 2012)

Nel caso di accertamento di un comportamento negligente del notaio, consistito nella redazione di un atto finale non conforme al regolamento di interessi voluto dalle parti e/o nella violazione degli obblighi di informazione su di lui incombenti, egli non può che rispondere delle conseguenze patrimoniali sofferte, come danno emergente o lucro cessante, a causa della condotta a lui soltanto ascrivibile.
Il danno all’acquirente in buona fede di immobile ipotecato patito nell’ipotesi in cui si scopra che nel rogito il notaio non abbia indicato l’ipoteca iscritta su di uno dei beni compravenduti è risarcibile a certe condizioni ed entro certi limiti non potendo tuttavia escludersi che il pericolo di conseguenze economiche pregiudizievoli come la perdita del bene a seguito di espropriazione, valga ad integrare un danno futuro immediatamente risarcibile laddove esso appaia così probabile da risolversi in una sostanziale certezza nell’ipotesi in cui l’espropriazione è preannunciata dal creditore che ha anche effettuato il pignoramento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel merito, la condotta del professionista "sotto accusa" consisteva nell'aver indicato nell'atto di vendita la quota del mutuo da porre a carico della parte acquirente in maniera equivoca, facendo menzione di un importo notevolmente inferiore rispetto a quello successivamente risultante come effettivamente dovuto, il tutto in forza dell'espressione "salvo conguaglio".
Detta condotta è stata reputata come assolutamente incompatibile con l'obbligazione di diligenza professionale incombente sul notaio e volta ad assicurare l'attuazione della volontà delle parti e, si potrebbe ben dire, della funzione stessa di adeguamento (che coglie tale aspetto dal punto di vista del ruolo stesso del notaio quale pubblico ufficiale).

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