Responsabilità del notaio in materia di identificazione dell'identità personale delle parti. (Appello di Roma, 8 gennaio 2013)

Il notaio può acquisire la certezza dell'identità della persona che sottoscrive anche nello stesso momento della sottoscrizione, attraverso tutti gli elementi a sua disposizione, ai sensi della l. n. 89/1913; ne consegue che il notaio è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva ed identità attestata del comparente, qualora l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto sulla base di elementi marginali e incompleti che, per come acquisiti, non siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Qual è il grado di approfondimento che il notaio deve profondere nell'attività di identificazione della parte? Non pare sufficiente l'accertamento basato sulla disamina di un semplice documento di identità, se non suffragata da ulteriori elementi (quali ad esempio la pregressa conoscenza derivante dall'abitualità ovvero il fatto di essere stato presentato da altro cliente ben noto). In difetto di una tale attività, l'attestazione compiuta dal notaio frutto di un convincimento dello stesso fondato su elementi incompleti, ne determinano la responsabilità civile per i danni prodotti (nella specie l'erogazione di un mutuo ad un soggetto che aveva falsificato la propria identità personale, truffando la banca).

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