Responsabilità del condominio per i danni per difetto di manutenzione del lastrico solare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3465 del 6 marzo 2012)

In tema di condominio di edifici il lastrico solare - anche se attribuito in uso esclusivo, o di proprietà di uno dei condomini - svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.. Deriva da quanto precede, pertanto, che il condomino, quale custode ex art. 2051 c.c. risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia non fa altro se non ribadire il modo di disporre della norma di cui all'art.1126 cod.civ., tuttavia precisando che, nell'ipotesi in cui esso fosse attribuito in uso esclusivo o in proprietà ad uno soltanto tra i condomini, costui ne ha anche la custodia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2051 cod.civ..
Ciò implica che costui possa essere reputato responsabile per il caso in cui i danni discendano da una colpevole mancanza di manutenzione del bene.

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