Responsabilità civile della Consob ex art. 2043 cod.civ. per omissione di controllo. (Cass. Civ., Sez. III, n. 6681 del 23 marzo 2011)

L'attività della pubblica amministrazione, e in particolare della Consob, ente pubblico di garanzia di controllo e vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e sulla raccolta finanziaria del risparmio, deve svolgersi nei limiti e con l'esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche della norma primaria del neminem laedere, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97 Cost. in correlazione con l'art. 47, parte I, Cost.; pertanto la Consob è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art.2043 c.c. atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. L'illecito civile, per la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto concerne la cosiddetta imputabilità soggettiva, la causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La natura di ente pubblico della Consob da un lato preclude al giudice ordinario un sindacato relativo alle modalità di esplicazione delle sue attività (in quanto manifestazione di poteri discrezionali, come tali sottratti alla valutazione dell'autorità giudiziaria), dall'altro tuttavia non toglie che sia tenuta a rispettare il principio generale di cui all'art. 2043 cod.civ.. La violazione di quest'ultimo precetto non può non assoggettare l'ente a responsabilità civile ed all'eventuale condanna al risarcimento del danno causato dalla condotta anche soltanto colposa.

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