Requisiti per la risarcibilità e trasmissione agli eredi del danno biologico in caso di lesione dell’integrità fisica. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6273 del 20 aprile 2012)

In caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile qualora la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, mentre non è configurabile quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento, giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia è conforme all'orientamento prevalente, ai sensi del quale il danno biologico, vale a dire il pregiudizio per la perdita dell'integrità fisica, può maturare in capo al danneggiato diretto ove costui sopravviva per un lasso temporale apprezzabile all'evento lesivo. Quando, al contrario, ciò non accade, non è ravvisabile tale pregiudizio, rimanendo ovviamente impregiudicata la valutazione dell'ulteriore danno subito dai prossimi congiunti.

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