Reintegrazione della quota di legittima mediante conguaglio in denaro: credito di valuta o di valore? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14449 del 7 giugno 2013)

Qualora la reintegrazione della quota di legittima venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza nell'asse ereditario di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile la decisione della Suprema Corte, che ha qualificato come credito di valore la somma di denaro da versare in favore del legittimario leso (sulla scorta dell'esistenza nell'asse di beni in natura). Ordinariamente infatti la reintegrazione della porzione legittima pregiudicata per effetto delle disposizioni eccedenti la disponibile dovrebbe essere effettuata mediante attribuzione di beni in natura facenti parte dell'asse ereditario. L'effettuazione invece di conguagli in denaro, avendo la funzione di ripristinare una situazione economica equivalente all'assegno del bene in natura non può che originare un debito di valore. Come tale esso è soggetto a rivalutazione, adeguando cioè il credito al mutato valore nel tempo intercorrente tra l'apertura della successione ed il momento della emissione della pronunzia giudiziale. Tenuto conto dei tempi, manifestandosi una dinamica deflazionistica con speciale riferimento al mercato immobiliare, viene legittimo domandare: vale anche l'inverso?

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