Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71. (Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013)

E' stato pubblicato in G.U. del 21 maggio 2013, n. 117, il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013, recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
Leggi il testo completo

Commento

(di Daniele Minussi)
Il provvedimento in commento stabilisce, ai sensi degli articoli 20, 24, comma 4, 27, 28, 29, 32, 33, 35, comma 2, e 36 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni (c.d. Codice dell’amministrazione digitale), le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, per la validazione temporale, nonché per lo svolgimento delle attività dei certificatori qualificati.
Esso sostituisce il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.», pubblicato in G.U. 6 giugno 2009, n. 129.
Non poche le modifiche anche ad altre disposizioni correlate: tra esse si segnala quella di cui all’art. 18 delle regole tecniche del processo telematico (D.M. 44/2011), riguardante le notificazioni tramite PEC degli avvocati, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge n. 53/1994.

Aggiungi un commento