Redazione di plurimi verbali d'assemblea in contestualità: è censurabile l'operato del notaio? Occasionalità della condotta ex art. 147, lettera b) della legge notarile. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8104 del 21 aprile 2015)

Non può essere censurato il notaio per la redazione contestuale di due verbali di assemblea straordinaria se le società sono distinte e nel caso in cui la condotta sia occasionale. L'occasionalità della violazione delle regole professionali non discende dalla peculiarità del contesto in cui si inserisce il comportamento contestato, così come, specularmente, la non occasionalità non può derivare dal rilievo di stati soggettivi, quale la convinzione del notaio di avere agito legittimamente laddove ha violato regole deontologiche. La giurisprudenza del Collegio di legittimità interpreta l'espressione non occasionale nel senso che, ai sensi dell'articolo 147, lettera b), della legge notarile è sanzionabile la sistematica violazione delle regole deontologiche, e non un'isolata violazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il nodo problematico della condotta notarile all'attenzione del giudicante era costituita dalla contestualità dell'attività di stipula. Infatti, al di là del perfezionamento di ulteriori atti in un ambito cronologico specialmente ristretto, risultava documentalmente attestato che una prima assemblea soggetta a verbalizzazione fosse iniziata alle ore 17.25 e terminata alle ore 18, mentre una seconda assemblea, parimenti verbalizzata dal medesimo notaio, fosse iniziata ad ore 17.45 e terminata alle 17.50. Quid juris? La considerazione del fatto che entrambe le assemblee avessero all'ordine del giorno la stessa materia (vale a dire la nomina di un liquidatore) e che, pur non essendo riconducibili al medesimo gruppo societario, erano accomunate dalla scelta del liquidatore, individuato nella stessa persona) hanno condotto a reputare insussistente la violazione dell'art.147 l.n., anche sotto il profilo della irregolarità della verbalizzazione, dal momento che non era stata fatta risultare la sospensione della durata di una delle due assemblee per dar modo all'altra di deliberare.

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