Recesso unilaterale e recesso convenzionale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7762 del 27 marzo 2013)

Il recesso unilaterale dal contratto, previsto dall'art. 1385, comma II, c. c., è di natura legale e non convenzionale, trovando la sua giustificazione nell'inadempienza dell'altra parte, laddove l'art. 1373, comma I, c. c., secondo il quale il recesso non può essere esercitato quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, riguarda esclusivamente il recesso convenzionale e non anche quello stabilito dall'art. 1385 c.c. in favore del contraente non inadempiente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nell'ipotesi di recesso legale la facoltà di liberarsi dal vincolo contrattuale è connessa all'inadempimento dell'altra parte: ecco perchè la fattispecie è estranea rispetto a quella di cui all'art. 1373 comma I cod.civ.. Si veda, nello stesso senso della decisione qui in commento Cass. Civ. Sez. II, 1993/12860.

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