Reato di peculato ed autoliquidazione delle imposte effettuata dal notaio. (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 33879 del 31 luglio 2015)

Spetta pacificamente al notaio la qualifica di pubblico ufficiale non solo nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili), ivi compresa l'attività di adempimento dell'obbligazione tributaria, nella specie consistente nel mancato versamento da parte del notaio di somme affidate da clienti, destinate al pagamento dell'imposta di registro in relazione agli atti rogati.
Costituisce peculato il ritardato pagamento da parte del notaio della differenza tra le somme versate a titolo di imposta integrale dai clienti e quella deliberatamente autoliquidata dal professionista in misura ridotta, conseguendo egli il lucro costituito dagli interessi bancari maturati sulle somme non versate per tutto il periodo in cui l’Agenzia delle Entrate non provveda alla liquidazione della maggior imposta dovuta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Si potrebbe anche essere d'accordo sul disvalore penale della condotta del pubblico ufficiale che, pur avendo ricevuto dal cliente le anticipazioni correlate alla stipula di un atto, scientemente esegua la liquidazione delle imposte per via telematica in maniera ridotta, così trattenendo illegittimamente quanto percepito, ma è risibile collegare l'antigiuridicità di siffatto comportamento con il lucro conseguente alla percezione degli interessi sul conto corrente sulle somme non versate. Quantomeno nell'attuale temperie economica contrassegnata da impulsi deflattivi infatti il rischio caso mai è quello dell'applicazione di tassi negativi che diano quale risultato un decremento del saldo del conto bancario.

Aggiungi un commento