Reato di diffamazione ed esercizio del diritto di critica politica. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 4031 del 29 gennaio 2014)

In tema di diffamazione, è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica nel caso in cui un consigliere di minoranza di un ordine professionale diffonda - a mezzo e-mail - la notizia di aver presentato un esposto nei confronti di altri consiglieri del medesimo ordine, con l'accusa di aver percepito indebitamente rimborsi per la partecipazione ad un convegno, in quanto gli ordini professionali sono, ai sensi degli artt. 45-49 del d.P.R. n. 328/2001, enti di diritto pubblico, ferma restando la necessità di verificare che la riprovazione non trasmodi in un attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell'offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si impernia sulla natura pubblicistica degli Ordini professionali (nel caso di specie l'Ordine degli ingegneri), ciò che determina la natura "politica" , altrimenti non invocabile del diritto di critica. Nell'ambito di questo sono infatti consentite espressioni ed affermazioni aventi toni aspri e di disapprovazione, a condizione che il tutto non sconfini nell'attacco alla vita privata e nella contumelia.

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