Rapporto pertinenziale tra bene principale e bene accessorio: requisiti oggettivi e soggettivi. A chi appartiene l'intercapedine posta verticalmente tra due appartamenti? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13295 del 26 giugno 2015)

Al fine di configurare il vincolo pertinenziale fra beni immobili distinti ed autonomi, occorre un requisito soggettivo, ovvero l'atto di destinazione della res adibita a servizio od ornamento di quella principale da parte del proprietario della cosa principale che sia proprietario od abbia la disponibilità giuridica anche di quella accessoria, salvo che il proprietario di quest'ultima non si sia obbligato a tale destinazione. Altresì, è necessario un requisito oggettivo, consistente nella durevole funzione della res complementare al servizio od ornamento di quella principale. Orbene, l'accertamento in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti implica un giudizio di fatto che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici.
La proprietà dell'intercapedine deve essere provata esibendo i relativi titoli di acquisto che devono contenere la menzione del vano tecnico. La trascrizione ha natura dichiarativa e non costitutiva del diritto di proprietà. La proprietà dell'intercapedine posta tra due appartamenti appartiene, in mancanza di titoli, a chi trae vantaggio dalla sua realizzazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Tra un appartamento sovrastante e quello al piano di sotto è interposta un'intercapedine in fatto utilizzata dal titolare dell'unità posta più in alto per via del passaggio di alcune canne di scarico. Ma a chi appartiene, in difetto di menzione nei titoli di provenienza, tale intercapedine? La risposta si rinviene evocando la nozione di pertinenza ed i requisiti legali che ne costituiscono il presupposto. Nel caso di specie la destinazione oggettiva dell'intercapedine, destinata ad alloggiare gli impianti tecnici dell'appartamento del piano superiore, ha orientato la decisione dei Giudici.

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